Circolare su Jobs Act

In relazione all’entrata in vigore della Legge n. 183 del 10.12.2014 nota come “Jobs Act” e la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) vi sono delle interessanti novità in materia di lavoro, in particolare in riferimento agli incentivi riservati al contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

L’art. 1, comma 118 della legge di Stabilità 2015 introduce una forma di riduzione del carico contributivo delle aziende al fine di promuovere forme di occupazione stabile.

Sono interessati i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore di appartenenza.

La norma facendo riferimento ai “datori di lavoro” attrae nel campo di applicazione della disposizione anche gli studi professionali anche se organizzati in forma associata.

Sono interessate dall’esonero contributivo le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato “decorrenti” dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti “stipulati” non oltre il 31

dicembre 2015, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del lavoratore ed anche se assunto a tempo parziale.

È previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua.

L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni decorrenti nel periodo agevolato, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, ad esempio, un lavoratore assunto il 1 gennaio 2015 per dare luogo all’esonero deve aver

interrotto il precedente rapporto a tempo indeterminato prima del 1 luglio 2014.

L’esonero spetta una sola volta per ciascun lavoratore.

L’esonero non spetta ai datori di lavoro in caso di assunzioni di lavoratori che hanno intrattenuto con la medesima azienda un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (quindi, nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014), ovvero che nel medesimo periodo, abbiano intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto che intende assumere.

È consentito l’utilizzo dell’esonero contributivo nel caso in cui nei sei mesi precedenti, anche presso lo stesso datore di lavoro, siano stati avviati rapporti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, o rapporto con partita iva.

Sotto il profilo letterale non è ammessa la trasformazione del contratto a termine senza soluzione di continuità in un contratto a tutele crescenti, fermo restando la possibile interruzione del rapporto e l’avvio del nuovo contratto a tempo indeterminato anche il giorno successivo.

La normativa è attualmente oggetto di approfondimenti soprattutto da parte dell’Inps,infatti l’ente si è riservato di definire e trasmettere note tecniche ed attuative della su citata normativa quanto prima.

Seguiranno, quindi, altre note con aggiornamenti e chiarimenti.

 

clicca qui per leggere il comunicato stampa della Confesercenti Nazionale sul Jobs Act

 

 

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