Cdm, recepita direttiva Ue su banche ed enti creditizi, rafforzata vigilanza

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per recepire la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (“CRD4″). che accoglie i contenuti di Basilea III. Essi mirano al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico.

In particolare il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD4″). La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo. Il regolamento CRR è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, mentre le disposizioni della direttiva che non richiedono la modifica di disposizioni legislative sono state attuate dalla Banca d’Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti.

Il decreto legislativo riforma la disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale integrando i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi. In materia di poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza, si inserisce la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile pronunciare la decadenza per perdita dei requisiti. Vengono introdotti meccanismi per la segnalazione, sia all’interno dell’ente sia verso l’Autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. whistleblowing) e l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. Infine viene riformata complessivamente la disciplina delle sanzioni amministrative e si sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e solo sulla base di presupposti individuati nel decreto legislativo anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

 

 

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